Il Tar della Liguria, con sentenza dello scorso giugno 2022, nel dirimere una controversia insorta in un complesso ed articolato rapporto concessorio che era stato oggetto di un provvedimento di revoca, ribadisce “che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. clausola sociale (nella specie contenuta nell’art. 37 del C.C.N.L. Cooperative sociali) deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, sicché l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione aziendale prescelta dall’imprenditore subentrante. Ne discende che tale clausola non comporta alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un contratto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente società affidataria; con l’ulteriore conseguenza che i lavoratori, che non trovino spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 17 agosto 2020, n. 5049; Cons. St., sez. V, 5febbraio 2018, n. 731; Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 272; Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, n.2078; Cons. St., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255)”. Sicchè ha escluso che la mancata riassunzione, di tutto il personale alle dipendenze degli appaltatori uscenti, potesse costituire un inadempimento sufficiente a giustificare la revoca del provvedimento concessorio da parte del Comune.
21 Novembre 2022 | appalti, assunzione, atto pubblico