E’ una regola costante dei concorsi pubblici che la commissione di esame non può sottrarsi alla disciplina fissata nel bando di un concorso pubblico anche ove, per ipotesi, non ne condivida appieno i contenuti, costituendo il bando la lex specilias della procedura selettiva. S. ne tra una conferma, da una sentenza, della prima metà di maggio 2023 del TAR Emilia Romagna- Bologna. Infatti, dopo aver rilevato che il bando affidava ai candidati il compito di individuare i lavori (in numero di 30) da sottoporre a valutazione, il TAR ha statuito che illegittimamente “La Commissione si è appropriata di una facoltà di scelta dei titoli da valutare che la norma non gli attribuisce, riservandola ai candidati; in secondo luogo, ha indebitamente avvantaggiato i candidati che hanno violato la prescrizione che imponeva di limitare a 30 il numero dei titoli da presentare, cui è stata riconosciuta la possibilità di sottoporre alla Commissione un ampio elenco di titoli, dal quale essa stessa ha scelto quelli “preferiti”; oltretutto, la predetta scelta è avvenuta in maniera del tutto arbitraria, senza la predeterminazione di criteri che indicassero quali titoli sarebbero stati valorizzati”.