Il bando di concorso è un atto generale sui generis

Gli spunti di riflessione della sentenza del TAR Lazio-Roma del febbraio 2023, già oggetto di due news, sono davvero numerosi. Infatti il Giudice amministrativo mostra di aderire espressamente ad un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, pur essendo il bando di un concorso pubblico un atto generale (sottratto agli obblighi motivazionali e partecipativi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990) ciò “tuttavia non esonera l’Amministrazione dal procedere alle valutazioni che presiedendo l’adozione di tali atti seguendo stringenti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e dunque anche tali atti devono rispondere – in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale – ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e della ponderazione del pubblico interesse, seppure per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati” (C.G.A., Sez. Giur., 1 aprile 2020 n. 230; in termini T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 01/07/2020, n.1176)”. Sicché conclude il TAR Lazio -Roma, se “anche l’atto generale deve comunque rispondere a canoni di ragionevolezza e proporzionalità”, in quel caso la scelta di preferire i meccanismi di stabilizzazione dei precari rispetto allo scorrimento della graduatoria risultava illegittima anche sotto tale profilo.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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