Con riferimento al nuovo c. 1 bis dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, con il quale il legislatore attribuisce alla contrattazione collettiva l’onere di individuare un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione, per quanto attiene il Comparto Sanità sembra che tale nuova area sia destinata ad aggiungersi a quelle già esistenti, mentre nel Comparto Funzioni Centrali la stessa dovrebbe nascere vuota per poi popolarsi con i nuovi piani assunzionali previsti dal PNRR. Lo scenario, invece, sembra diverso per quanto attiene il Comparto Funzioni Locali: dalla bozza di CCNL presentata dall’Aran ai sindacati il 23.02.2022 emerge, infatti, che i) nelle amministrazioni locali le categorie dovrebbero rimanere quattro, mediante la soppressione della categoria A, che dovrebbe andare ad esaurimento oppure essere accorpata (costi permettendo) a quella immediatamente superiore; ii) e che l’area EP dovrebbe essere popolata dagli attuali titolari degli incarichi di «posizione organizzativa». Attendiamo gli sviluppi della trattativa sindacale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva, sanità
Funzioni locali: le categorie restano 4?
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