Il Tribunale di Milano ha recentemente individuato i criteri ai quali attenersi nella gestione della rappresentanza dei lavoratori in occasione di una cessione d’azienda, affermando che, in caso di cambio di contratto collettivo a seguito di cessione di un ramo
d’azienda, non è configurabile la decadenza automatica delle vecchie rappresentanze sindacali aziendali, in quanto tale effetto lascerebbe i lavoratori sprovvisti di tutela, peraltro in un momento particolarmente delicato.
Dunque, nella predetta ipotesi, conformemente a quanto disposto dall’art. 6 della direttiva 2001/23/Ce, le rappresentanza sindacali aziendali rimangono in carica fino alla designazione di quelle nuove da effettuare secondo le procedure previste dallo statuto dei
lavoratori.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva
il destino delle rappresentanze sindacali in caso di cessione d’azienda
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