Il Consiglio di Stato, con sentenza del luglio 2022, si è pronunciato in relazione alle conseguenze derivanti dal superamento delle prove scritte da parte di un candidato che vi era stato ammesso con riserva (su ordine del giudice) per non aver superato le prove di preselezione.
In particolare, è stato evidenziato che il quid novi dato dalla valutazione positiva circa la preparazione alla prova scritta del candidato si dimostra assorbente rispetto agli esiti della fase preliminare che, in quanto tale, è volta al perseguimento di esigenze acceleratorie nei fatti già soddisfatte e non più attuali.
Insomma, ai concorsi pubblici non si applicano le regole del “gioco dell’oca”: se il candidato supera la prova scritta, non può essere costretto a ripetere la preselezione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
selezione
È salvo il candidato che supera le prove scritte a cui è stato ammesso con riserva
Condividi questo articolo
Articoli correlati
9 Maggio 2026
Il TAR Toscana, Sezione Quarta, con sentenza n. 561 del 23 marzo 2026, chiarisce in modo del tutto condivisibile che, nell’ambito delle procedure selettive per l’attribuzione di posti di ricercatore a tempo determinato presso le [...]
3 Maggio 2026
La sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 562 del 23 marzo 2026, già oggetto di una precedente news, affronta il tena dell’equipollenza dei titoli di studio per l’accesso alle selezioni pubbliche. Si sostiene, in [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
