Il Tar Lazio-Roma, con sentenza del febbraio 2023, affronta un tema di non poco rilievo. La verifica delle condizioni, che legittimano l’immissione in ruolo mediante procedura di stabilizzazione riservata ai precari, in presenza di eventuali graduatorie concorsuali pienamente efficaci e relative a quegli stessi profili professionali. Il Giudice amministrativo ha ritenuto, difatti, che, nella specie, fosse stata violata la disciplina dell’art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 75 del 2017, atteso che “chiara condizione di legittimità di tali procedure straordinarie ed eccezionali, derogatorie rispetto e nei limiti di quanto previsto in via generale dall’art. 97 comma 4 e dell’art. 51 comma 1 della Costituzione, è la loro limitazione quantitativa “in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili”. Al mancato rispetto di tale presupposto numerico (che è rimasto indimostrato da parte della PA convenuta in giudizio) il TAR del Lazio ha, peraltro, aggiunto che gli atti risultavano illegittimi anche “per difetto di motivazione, dato che nessuna ponderazione degli interessi dei candidati idonei in graduatorie in essere vi è stata, né è stato dato conto della valutazione dei diversi interessi pubblici in gioco (quello alla celerità della provvista di personale e al risparmio di costi, diretti e indiretti, inerenti le plurime nuove procedure concorsuali riservate) e presidiati dall’istituto dello scorrimento di graduatorie. Va, infatti, considerato che l’art. 20 D.lgs 75/2017 facoltizzava (e facoltizza) le amministrazioni pubbliche a procedere secondo le procedure straordinarie consentite dalla norma, ma non certo obbligava (né obbliga) a procedere in tal senso. Per cui una motivazione (rafforzata, secondo quanto previsto nella consolidata giurisprudenza in materia, cfr. tra le molte la citata sentenza A.P. Consiglio di Stato n. 14/2011) volta a rendere trasparente il processo decisionale in tema di provvista di personale (anche con riferimento al sacrificio imposto ai già graduati idonei), si rendeva, comunque, necessaria”.