a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente, sanzione

Dei dipendenti pubblici non ci si può’ fidare… (ancora sulle sanzioni connesse alla violazione delle regole dell’art. 53 d. lgs. n. 165 del 2001).

Facendo (forse) mostra di un eccessivo rigore formale, almeno a parere dello scrivente, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la sanzione amministrativa, inflitta ad una Cooperativa, per la violazione dell’articolo 53, comma 9, del D. Lgs 165/2001, avendo conferito incarichi lavorativi ad alcuni dipendenti del Ministero della Difesa, in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione. Sarebbe stato, difatti, onere della cooperativa (ovvero del datore di lavoro privato che conferisce l’incarico) verificare l’insussistenza della qualità di pubblico dipendente e tale verifica (a carattere obbligatorio) non avrebbe potuto essere sostituita dalle dichiarazioni dei lavoratori che attestino la non necessità dell’autorizzazione, essendo insufficienti ad escludere la colpevolezza dell’ente conferente. Insomma, volendo trarre la morale dalla sentenza, si può concludere che “fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio”, sicché persino “Il possesso di una partita IVA, che ben potrebbe essere stata rilasciata in vista dello svolgimento, in questocaso autorizzato, di prestazioni di lavoro autonomo da parte dei dipendenti, non può reputarsi” sufficiente ad elidere “ogni ulteriore attività di controllo da parte del datore di lavoro privato, sebbene non ne siano tipizzate le modalità, ma dovendosi escludere che tale onere possa esaurirsi nel rimettersi unicamente a quantoeventualmente dichiarato sponte sua dal lavoratore”.

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