La Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito alcuni aspetti relativi alla legittimazione ed all’interesse a ricorrere avverso i provvedimenti urbanistici ed edilizi.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la vicinitas, ovvero lo stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento, può fondare la legittimazione ad agire a condizione che ad essa si accompagni la lesione concreta e attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento.
Così, deve essere accertata non solo la sussistenza di una distanza più o meno rilevante per la salvaguardia dei poteri e delle facoltà connessi al diritto dominicale (appunto, la vicinitas), ma anche se la particolare situazione degli immobili sia tale che, per effetto della nuova costruzione, conseguano effetti negativi di tipo patrimoniale al diritto di proprietà ovvero un complessivo peggioramento delle ordinarie condizioni di vita o del diritto alla salute dei proprietari degli immobili.
Tale scrutinio, conclude il Consiglio di Stato, costituisce espressione del più ampio divieto di abuso del processo, inteso come esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti e come tale lesivo del principio del giusto processo.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
edilizia
Cons. Stato, n. 5506 del 21 luglio 2021 Vicintas in materia edilizia
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