La Sesta Sezione del Consiglio di Stato si è recentemente espressa in tema di estensione del vincolo culturale di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004.
In particolare, il giudice amministrativo ha specificato che l’ambito oggettivo di estensione del vincolo culturale non si ricava esclusivamente dalla sua motivazione. La pubblica amministrazione, infatti, potrebbe limitarsi a menzionare, anche a titolo esemplificativo, solo alcuni degli elementi caratteristici da cui può desumersi il particolare valore storico-artistico dell’immobile, inteso nel suo insieme. Non è, viceversa, necessario che siano elencati in maniera completa ed esaustiva tutti gli elementi de quibus.
Detto in altri termini, il fatto che la motivazione del decreto impositivo del vincolo faccia specifico e prevalente riferimento ad alcune caratteristiche esterne dell’edificio, mentre non si esprima su altre, non è di per sé sufficiente per ritenere che il vincolo sia circoscritto alle sole parti ivi indicate.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 13 luglio 2021, n. 5302. Estensione del vincolo culturale su beni immobili
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