I Giudici di merito sembrano sempre più orientati a ritenere che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all’art. 18, L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro, anche qualora sia applicabile il “nuovo” art. 18. Insomma, si afferma che l’attuale tutela della reintegrazione risulta fortemente ridimensionata e riservata a ipotesi residuali. Pertanto, nel corso del rapporto, il lavoratore si trova nell’incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile in caso di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell’ipotesi di contestazione giudiziale del licenziamento, con conseguente sussistenza di quella condizione di metus del lavoratore che, in base ai consolidati principi giurisprudenziali, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
licenziamento
Ancora sulla prescrizione dei crediti retributivi
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