Il TAR del Piemonte chiarito che nella definizione di “segreto tecnico-commerciale” non può ricadere qualsiasi elemento di originalità del servizio offerto, perché è del tutto normale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela.
Tale qualifica deve invece essere riservata a elaborazioni e studi di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e che sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza.
Altrimenti, paradossalmente, qualsiasi informazione sarebbe coperta dal segreto!
Secondo il Giudice Amministrativo, pertanto, l’accesso agli atti di gara può trovare un limite solo in presenza di dati tecnici non divulgabili in ragione della loro specifica natura.