Il Consiglio di Stato, con sentenza del luglio 2022, si è pronunciato in relazione alle conseguenze derivanti dal superamento delle prove scritte da parte di un candidato che vi era stato ammesso con riserva (su ordine del giudice) per non aver superato le prove di preselezione.
In particolare, è stato evidenziato che il quid novi dato dalla valutazione positiva circa la preparazione alla prova scritta del candidato si dimostra assorbente rispetto agli esiti della fase preliminare che, in quanto tale, è volta al perseguimento di esigenze acceleratorie nei fatti già soddisfatte e non più attuali.
Insomma, ai concorsi pubblici non si applicano le regole del “gioco dell’oca”: se il candidato supera la prova scritta, non può essere costretto a ripetere la preselezione.