Considerando che la disciplina della “circolazione stradale” appartiene alla competenza dello Stato, in quanto strumentale alla tutela della sicurezza delle persone, spetta allo Stato anche la disciplina delle sanzioni.
Di contro, la natura degli interessi oggetto di tutela che, assume un’importanza a livello locale, giustifica l’attribuzione al Prefetto un ruolo di coordinamento ed anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso della parte.
Pertanto, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato, in capo all’amministrazione locale, sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del Prefetto, non è configurabile una posizione tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, risultando applicabile il principio in forza del quale non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandolo in giudizio e ponendosi in opposizione ad esso.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Sulla carenza di legittimazione della regione ad impugnare gli atti adottati dalla prefettura in sede di controllo delle sanzioni in materia di circolazione stradale
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