Proroga e rinnovo dei contratti a termine nell’epoca Covid

Con il Decreto Sostegni il legislatore ha introdotto un’ulteriore deroga alla disciplina ordinaria del contratto a tempo determinato.

Più precisamente, infatti, la legge prevede che dal 23/03/2021 e fino al 31/12/2021 sono consentiti la proroga o il rinnovo dei contratti a termine, per una sola volta, anche in assenza delle causali giustificative. In tale periodo, pertanto, è ammessa la deroga alla disciplina ordinaria che richiede la causale sempre in caso di rinnovo e, in caso di proroga, soltanto quando la durata complessiva del rapporto supera i 12 mesi.

Inoltre, la legge precisa che la proroga emergenziale effettuata nel periodo di tempo indicato deve essere considerata come neutra al fine del calcolo del numero massimo di proroghe ammesse secondo la disciplina ordinaria.

Ciò non significa, però, che è consentito superare il limite massimo di 24 mesi di durata complessiva del rapporto a tempo determinato, che, infatti, rimane invariato.

È da segnalare, infine, che la deroga è ammissibile anche qualora le parti abbiano già prorogato o rinnovato il rapporto a tempo determinato in forza delle precedenti disposizioni emanate in ambito emergenziale, di cui non deve essere tenuto conto.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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