Il TAR Toscana, con sentenza della metà del mese di ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso un provvedimento di esclusione dalla prova orale per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Invero, posto che l’ente aveva “pubblicato sul sito istituzionale, prima una graduatoria generale e, il giorno dopo, l’elenco delle scelte di ciascun concorrente, dando così evidenza del consolidarsi delle diverse opzioni e delle diverse posizioni per ciascuna area vasta”, conclude il Giudice amministrativo che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato in ragione di tali scelte. Invece, nella specie, “La ricorrente ha tuttavia notificato il ricorso ad una candidata ha optato per un ambito territoriale diverso da quello da essa prescelto individuando in tal modo un soggetto non titolare di un interesse antagonista al proprio”. Invero aggiunge il TAR della Toscana “anche per la individuazione del controinteressato vale il requisito dell’attualità dell’interesse che nel caso di specie imponeva la notifica del ricorso ai soggetti che già al momento della notifica del ricorso erano titolari di una posizione antagonista piuttosto che a quelli che avrebbero eventualmente potuto assumerla in futuro al verificarsi di eventi incerti”. Da qui la inammissibilità del gravame.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
graduatoria
Occhio al controinteressato
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