La Corte di Cassazione, con sentenza del maggio 2022, ha confermato l’impossibilità di realizzare nella fascia di rispetto del demanio marittimo qualsiasi tipo di opera, anche se si tratta di interventi di edilizia libera.
Il d.P.R. n. 380 del 2001 definisce l’edilizia libera come l’insieme degli interventi che non necessitano di alcuna comunicazione, segnalazione o altro titolo abilitativo. Ma ciò, secondo la Suprema Corte, non giustifica un assoluto arbitrio, in quanto la facoltà di porre in essere interventi di edilizia libera deve comunque essere letta alla luce dei numerosi vincoli imposti sul territorio dalla legge, ed in particolare, come avvenuto nel caso di specie, dal Codice della navigazione.
Le varie discipline vincolistiche, dunque, fungono come limite a qualsiasi tipo di attività edilizia, ivi compresa quella espressamente definita dalla legge come “libera”.