Mobbing o straning, che sia, male sto, ed il datore di lavoro mi deve tutelare (ex art. 2087 c.c.).

La Suprema Corte di Cassazione, con alcune pronunzie dei mesi di gennaio e febbraio 2024, torna a tracciare i confini delle ipotesi di mobbing e di straining, accogliendo una visione di estremo rigore nella repressione di entrambi i fenomeni. Si afferma, difatti, che anche a fronte di un “un episodio isolato che esulava dalla sistematicità di una condotta vessatoria persecutoria o discriminatoria reiterata e protratta nel tempo” nondimeno non avrebbe potuto essere esclusa “qualsiasi tutela risarcitoria”. Infatti, a fronte dell’obbligo datoriale di assicurare la tutela della personalità morale del lavoratore, “quello che conta in questa materia è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica). La reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma è chiaro che nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza. E’ invero è noto l’orientamento costante di codesta Suprema Corte (sent. n. 18164/2018, n. 3977/2018 n. 7844/2018,12164/2028, 12437/2018, 4222/2016), secondo cui lo straining rappresenti una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining e non il mobbing la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta (Cass. 29 marzo 2018 n. 7844, Cass. 10 luglio 2018 n. 18164, Cass. 23 maggio 2022 n. 16580, Cass. 11 novembre 2022 n. 33428)”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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