Nel concludere la disamina della sentenza della Sezione Lavoro Corte di Appello di Firenze dei primi di novembre 2023 è il caso di evidenziare che il Giudice di Appello è intervenuto anche, con una delle prime pronunzie di merito successive della sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2023, sulla questione della eventuale rilevanza del legittimo affidamento dei lavoratori nell’ambito degli indebiti retributivi soggetti alla disciplina dell’art. 2033 c.c.
Orbene, adagiandosi appieno sulle conclusioni della Corte costituzionale, la Corte di Appello di Firenze ha escluso che, nel caso di specie, l’Amministrazione comunale avesse agito, in sede di recupero, “con modalità che abbiano realizzato una ingerenza sproporzionata o contrarie a buona fede e correttezza”. Invero era emerso, nel corso del giudizio, che il Comune: -aveva subito informato i lavoratori della necessità di procedere al recupero, a seguito dell’esito definitivo dell’ispezione del MEF e delle richieste della Ragioneria; – aveva stipulato con le organizzazioni sindacali un protocollo di Intesa diretto a regolarele modalità di recupero delle somme nel rispetto di un criterio di gradualità di modalità agevolate, con la possibilità di modulare i rimborsi e la loro periodicità secondo le esigenze rappresentate dagli interessati. Insomma è stato ritenuto che il recupero avviato fosse pienamente legittimo, atteso che “nessun ricorrente ha dimostrato, né invero allegato, la presenza di condizioni economico-sociali o di altre particolari situazioni che avrebbero giustificato il ricorso a forme di recupero diverse, con una temporanea sospensione del recupero, una riduzione parziale degli importi o una differente regolazione delle rate e degli importi delle trattenute in busta paga”.