Con sentenza del TAR Palermo del giugno 2024 sono state individuate le condizioni per la riapertura dei termini di presentazione dell’offerta in caso di malfunzionamento della piattaforma.
In particolare, è stato rilevato che il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta, già previsto dall’articolo 79, comma 5-bis, D.lgs. 50/2016 ed ora dall’art. 25, comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 36/2023 opera soltanto qualora ricorra almeno una delle due seguenti situazioni:
a) malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante;
b) incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell’offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell’operatore economico).
Viceversa, ribadisce il giudice facendo proprio l’orientamento già espresso in un precedente della medesima sezione, il meccanismo di sospensione e proroga non può mai operare in caso di comprovata negligenza dell’operatore economico, il quale – benché reso edotto ex ante delle modalità tecniche di presentazione telematica dell’offerta e dell’opportunità di attivarsi con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo.