Il TAR Toscana, con sentenza del maggio 2021, affronta il tema, che non risulta oggetto di indagini frequenti, della natura del verbale di un’audizione disciplinare nel caso in cui l’incolpato sostenga la non corrispondenza di quanto ivi riportato con le dichiarazioni effettivamente rese in quell’occasione.
Orbene si afferma a chiare lettere che il verbale riveste natura di atto pubblico e che il suo contenuto può essere contestato solo tramite lo strumento processuale della cd. querela di falso.
Neppure, a detta del TAR della Toscana, è necessario che il verbale sia sottoscritto anche dalla personale sottoposta a procedimento disciplinare.