“E’ arrivato l’arrotino”, sembra quasi di sentire lo strillone di un tempo, a leggere l’art. 3, comma 1, D.L. n. 80 del 2021. Infatti il legislatore, nel riscrivere ancora una volta il “tormentato” comma 1 dell’art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001 (ovvero la disposizione chiave sull’ordinamento professionale dei dipendenti pubblici), torna visibilmente sui suoi passi e non solo istituisce un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di “elevata qualificazione” (che rammenta tanto da vicino i precedenti tentativi di istituire l’area quadri o quella della vice dirigenza naufragati sulla ragione di Stato degli equilibri economici) ma riapre le stagioni delle progressioni in carriera interne che soltanto nel 2009 erano state chiuse con “ignominia” dal D. Lgs. n. 150 del 2009, una volta preso atto delle disfunzioni applicative (sintetizzabili nel “todos caballeros”) successive ai contratti collettivi del 1998/2001. Non rimane che attendere per vedere se, i nuovi attori del PNRR, saranno liberarsi dai vecchi difetti dei loro (non troppo lontani) predecessori.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dirigenza, ordinamento professionale
Il PNRR e l’ordinamento professionale
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