Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, con una recente sentenza, ha ribadito il principio per cui, con riferimento alle procedure concorsuali per professori universitari, non costituisce di per sé ragione di incompatibilità e non comporta l’obbligo di astensione di un componente della commissione giudicatrice la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica tra il commissario ed il candidato ovvero di pubblicazioni comuni. L’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione, infatti, costituisce ipotesi ricorrente nel mondo accademico, rispondendo ad esigenze di approfondimento di temi di ricerca articolati e complessi, così da rendere in alcuni settori disciplinari estremamente difficile, se non impossibile, formare commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti. L’obbligo di astensione, viceversa, è ravvisabile solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici o di vita, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio. Ciò si verifica, ad esempio, se la collaborazione assume i caratteri della sistematicità, stabilità e continuatività, dando luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.
*** ***
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
scuola
Astensione del componente della commissione di concorso per professore universitario
Condividi questo articolo
Articoli correlati
7 Ottobre 2026
Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 11 luglio 2026, n. 363 afferma in modo pienamente condivisibile che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, la controversia relativa a [...]
2 Ottobre 2026
Il T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 21 luglio 2026, n. 370 sostiene proprio di si. Si afferma infatti che, nella materia dei concorsi pubblici, il titolo di riserva di posto per gli operatori volontari [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
