Il TAR Toscana è tornato, nei primi mesi del 2022, ad occuparsi in almeno due occasioni del tema del diritto del candidato, illegittimamente escluso da una procedura selettiva (nella specie dal concorso per il reclutamento ad allievo finanziere), ribadendo, come già chiarito in altra news, la impossibilità di una retrodatazione degli effetti economici (“gli effetti economici della promozione”, si legge nella sentenza, “non possono che decorrere dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro. La decorrenza giuridica infatti differisce ontologicamente dalla decorrenza economica”). E, se rimane aperta la via del risarcimento dei danni (ovvero di azione distinta da quella della reintegra economica), il TAR Toscana ricorda anche come, nel processo amministrativo, una simile azione sia, comunque, sottoposta ad uno stringente limite temporale, di 120 giorni, sancito dall’art. 30, commi 3 e 5, cod. proc. amm. e decorrente o dalla data di adozione dell’atto lesivo o, se impugnato, del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Sicché è il caso di dire che non c’è tempo da perdere.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
assunzione, rapporto di lavoro, risarcimento
Ancora sul diritto alla ricostruzione della carriera ed al risarcimento dei danni in caso di tardiva assunzione
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