In una recente sentenza del TAR della Sicilia, n. 1591/2023, il Giudice si è soffermato sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali semplificate.
Anzitutto ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.
Ha poi aggiunto che in mancanza di differenti previsioni del bando, lo svolgimento dei concorsi pubblici mediante il ricorso agli strumenti informatici e digitali, può ormai intendersi quale modus operandi “ordinario”, fatta eccezione per i concorsi per alcune categorie del personale in regime di diritto pubblico.
Orbene, ai fini della correttezza e legittimità della procedura, ha rilevato il TAR, non è richiesta alcuna registrazione della prova mediante strumenti informatici o digitali, posto che nessuna disposizione di legge introduce un obbligo in tal senso.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Sulla registrazione della prova nelle procedure concorsuali semplificate
Condividi questo articolo
Articoli correlati
3 Luglio 2026
l T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 27 aprile 2026, n. 336 ribadisce che se un’impresa facente parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) perde i requisiti di partecipazione, la sostituzione o la riorganizzazione [...]
26 Giugno 2026
Il T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, 20 aprile 2026, n. 1120 ha precisato che se un consorzio stabile partecipa a una gara d’appalto in forma mista, la singola azienda consorziata incaricata di eseguire [...]
Quesiti pratici
Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.
