In una recente sentenza del TAR della Sicilia, n. 1591/2023, il Giudice si è soffermato sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali semplificate.
Anzitutto ha confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni.
Ha poi aggiunto che in mancanza di differenti previsioni del bando, lo svolgimento dei concorsi pubblici mediante il ricorso agli strumenti informatici e digitali, può ormai intendersi quale modus operandi “ordinario”, fatta eccezione per i concorsi per alcune categorie del personale in regime di diritto pubblico.
Orbene, ai fini della correttezza e legittimità della procedura, ha rilevato il TAR, non è richiesta alcuna registrazione della prova mediante strumenti informatici o digitali, posto che nessuna disposizione di legge introduce un obbligo in tal senso.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Sulla registrazione della prova nelle procedure concorsuali semplificate
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