a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

Se vuoi fare l’osteopata non ti serve la laurea

Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, non può essere richiesto nessun titolo specifico per l’esercizio dell’attività di osteopata, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge n. 4 del 2013, perlomeno sino a quando non verranno istituiti i corsi di laurea triennale in osteopatia ed i relativi albi professionali.
Più precisamente, è stato affermato che l’osteopatia, in quanto consistente in una disciplina terapeutica incentrata sulla manipolazione dell’apparato muscoloscheletrico al fine di trattare patologie o disfunzioni ad esso pertinenti, non può essere assimilata alla professione medica, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i
rimedi. Ne consegue che per lo svolgimento della pratica osteopatica non è necessario, ad oggi, differentemente da quanto previsto per la pratica medica, un titolo abilitativo.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

15 Aprile 2026

Pergotenda e chiusura a vetri: quando scatta l’abuso edilizio

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 1526 del 25 febbraio 2026), chiudere con vetrate una pergotenda già circondata da tre mura preesistenti configura un abuso edilizio che richiede il titolo abilitativo. La trasformazione della [...]

8 Aprile 2026

Requisiti di idoneità per il rilascio o rinnovo della patente: le determinazioni della Commissione Medica Locale devono essere adeguatamente motivate

Le determinazioni con cui la commissione medica locale (CML) accerti l’insussistenza dei requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida, impartisca prescrizioni o adattamenti ovvero ne disponga la [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto