a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

concorso pubblico

Se non è richiesto dal bando, il candidato non è tenuto a dichiarare la sentenza di patteggiamento

La Corte di Cassazione ha affermato che l’autodichiarazione relativa all’assenza di condanne penali da parte di un candidato ad un concorso pubblico, pur avendo egli subito una condanna ad una pena su richiesta, non integra il reato di falso ideologico né violazione del d.P.R. n. 445 del 2000.
Invero, se il bando non prevede espressamente l’obbligo di rendere la dichiarazione di eventuali sentenze di patteggiamento, la pubblica amministrazione non può pretendere che il candidato ne autocertifichi la presenza.
Inoltre, nella medesima ottica, secondo la Suprema Corte non può ritenersi sussistere l’obbligo per il privato di autocertificare l’esistenza nel proprio casellario giudiziario di dati cui all’amministrazione è inibito l’accesso, con la conseguenza che l’omissione di essi non può mai integrare il reato di falso ideologico né la violazione della disciplina in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

15 Aprile 2026

Medico a convenzione e stabilizzazione nella dirigenza sanitaria del SSN

Il TAR Toscana, Sezione Terza, con la sentenza n. 693 dell’8 aprile 2026, si interroga su un tema di non poco rilievo nell’ambito della stabilizzazione della dirigenza sanitaria del SSN. Il Giudice amministrativo toscano ha, [...]

3 Aprile 2026

Il segretario verbalizzante é componente necessario di una commissione di concorso?

Il TAR Campania (Salerno), Sez. I, 17/12/2025, n. 186 interviene su una questione di non poco interesse pratico. Si afferma, infatti, che la mancata individuazione del segretario verbalizzante non inficia l’attività della Commissione, né sotto [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto