Riduzione del numero degli incarichi di elevata qualificazione e nuovo ccnl del comparto delle “funzioni locali” 2019-2021, va prima modificato il regolamento sulle “vecchie” posizione organizzative?

La Giunta comunale ha deciso di operare una riorganizzazione riducendo da 6 a 4 le strutture apicali e di conseguenza le posizioni organizzative.
Può procedere seguendo le indicazioni del “vecchio” regolamento per il conferimento delle posizioni organizzative approvato in conseguenza del CCNL 2018 o deve prima approvarne uno nuovo in considerazione della nuova classificazione del personale?

Il dubbio viene avendo memoria di quanto dispose a suo tempo l’art. 13 del CCNL 2018 Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Il CCNL 2022 nel rottamare le posizioni organizzative in favore degli incarichi di Elevata Qualifica questa volta si limita a disporre una continuazione automatica fino alla naturale scadenza (art. 19, comma 1) pur ribadendo la necessità che gli incarichi di EQ siano conferiti previa determinazione di criteri generali da parte degli enti”.

Venendo al caso specifico si possono fare le seguenti considerazioni:
1. La riduzione delle strutture apicali con accorpamento dei servizi delle aree cessate alle aree rimanenti non comporta un nuovo incarico ma un ampliamento delle competenze per il responsabile a capo delle aree rimaste.
2. Il CCNL 2022 non ha innovato gran che, a parte il nome, sull’argomento. La disciplina delle Elevate Qualifiche di fatto ricalca in pieno quelle delle posizioni organizzative.
3. Riguardo alla pesatura delle posizioni, il passaggio da posizioni organizzative a elevata qualifica di per se non incide sui criteri per la determinazione delle indennità
Quindi si ritiene che l’ente possa procedere alla riorganizzazione sulla base dei principi e delle pesature rilevabili nel regolamento per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa a suo tempo approvato

A cura di Dott.ssa Anna Cagnacci, funzionario Ente locale.

*Si riproducono in sintesi le disposizioni del CCNL surrichiamato.

Art. 19, comma 1, Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL.

Art. 18, comma 1, Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

Art. 13, comma 3, Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
Torna in alto