Prova di resistenza ed interesse al ricorso nelle selezione pubbliche

Il Tar del Piemonte- Torino, in una controversia inerente alla nomina a “Professore Universitario di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di ***** per il Settore Concorsuale******”, con una sentenza del 23 febbraio 2024 sancisce un principio di indubbia condivisibilità laddove “con riferimento alla pretesa inammissibilità del ricorso fondata sulla pretermissione della prova di resistenza” afferma “che certamente, per costante orientamento giurisprudenziale, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi – ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Sennonché, è pur vero che, qualora le censure proposte siano dirette ad ottenere la riedizione, anche parziale, della procedura, e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza (Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414; Cons. Stato, Sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3417; Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2552; Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 7). Tenuto conto dell’esiguo divario tra le valutazioni attribuite al ricorrente e al controinteressato (id est, due punti), è agevole osservare, da un lato, che le censure dedotte dal prof.-*******- devono essere valutate non singolarmente, ma nel loro complesso e, dall’altro, che dal loro eventuale accoglimento, anche parziale, conseguirebbero per il ricorrente, in ragione della doverosa riedizione dell’attività valutativa, chances di conseguimento del bene della vita cui aspira”.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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