Il Tribunale di Firenze, con una condivisibile sentenza dello scorso aprile 2021, affronta alcuni temi di rilievo generale sull’istituto delle posizioni organizzative con specifico riferimento al comparto degli Enti pubblici non economici ma con valutazioni estensibili a tutti gli enti. In particolare ne viene riaffermata la natura di atto di diritto privato e, quindi, non soggetto alle regole della legge n. 241 del 1990. Viene altresì sancito che, pur trattandosi di atto discrezionale, occorre una valutazione comparativa degli aspiranti e dell’esame dei relativi curricula, non essendo sufficiente il riferimento ai soli titoli del vincitore. A fronte, peraltro, dell’intervenuta scadenza dell’incarico, al candidato “pretermesso” è stata riconosciuta la solo tutela risarcitoria da perdita di chance, non essendo stata ritenuta più possibile la ripetizione della procedura e neppure essendo configurabile un danno da demansionamento.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, demansionamento, risarcimento
Posizioni organizzative, diritto all’incarico e risarcimento del danno
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