Motivazione semplificata o plurima?

La domanda è posta per sottoporre alla attenzione di ciascun operatore pubblico la necessità di affrontare con attenzione e puntualità il tema della motivazione che deve sorreggere la decisione finale di un atto a rilevanza esterna..
Se la determinazione assunta deriva dalla convergenza di più interessi oggetto di valutazione e ponderazione e quindi da più motivazioni è opportuno che siano tutte richiamate nelle premesse dell’atto, senza presupporre che una sola di esse sia assorbente anche per le altre.
La motivazione “semplificata”, in definitiva, potrebbe rivelarsi “letale” per l’atto qualora la stessa presenti un vizio di legittimità emerso in sede di contenzioso amministrativo che ne determina l’annullamento.
Il concorso degli altri motivi della decisione, che non risultano tuttavia presenti nell’atto impugnato, non può infatti essere fatto valere in sede giurisdizionale per sanare l’illegittimità dell’unica motivazione adotta.
In tal senso si è pronunciato il Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 17 giugno 2020, n. 3896 avverso un provvedimento del Ministero della difesa che era stato adottato in forma semplificata con motivazione sintetica ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 241 del 1990. Il Ministero ha sostenuto che ciò non significherebbe che non abbiano avuto rilievo ulteriori cause impeditive emerse nel corso dell’istruttoria procedimentale e acquisite in giudizio, che costituirebbero elementi per relationem della motivazione.
Il giudice di secondo grado non ha accolto le doglianze del Ministero sostenendo che:
“Così facendo, tuttavia, ha corso il rischio che la legittimità del provvedimento adottato fosse vagliata al solo metro dell’unica motivazione addotta, come appunto è accaduto, e non può ora recuperare le ragioni ulteriori emerse a suo tempo nell’istruttoria procedimentale e non manifestate nel diniego, che – in disparte il punto della loro fondatezza – non possono certo ora valere come non consentita integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato.”
Occorre pertanto essere “ampi” nella illustrazione della motivazione di un atto amministrativo, inserendo tutti le considerazioni e le valutazioni di ordine giuridico e di merito che hanno contribuito a produrre la determinazione dell’organo politico o del dirigente risultante dal provvedimento.

A cura della Dott.ssa Maria Luisa Massai

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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