Il TAR della Toscana, con sentenza del 15 maggio 2023, nell’esaminare un provvedimento di decadenza dall’impiego, adottato per mancata rimozione di una situazione di incompatibilità (ovvero per violazione dell’obbligo di esclusività ex artt. 60 e 62 DPR n. 3 del 1957 ma anche art. 53 D. Lgs. n. 165 del 2001), ha statuito che la diffida, una volta intimata, mantiene la propria efficacia nel tempo seppure fossero già trascorsi i quindici giorni, per il verificarsi dalla decadenza dall’impiego, dell’art. 60, comma 3, DPR n. 3 del 1957. La conclusione è che nella fattispecie di cui è causa, seppure le violazioni contestate fossero collocate ad oltre un anno di distanza l’una dall’altra, è stato ritenuto che la decadenza inflitta fosse pienamente legittima. Orbene, al di là del caso di specie, la sentenza sembra indulgere in un eccessivo rigore ed altresì, almeno sul piano delle regole probatorie e del regime delle presunzioni, gravare il lavoratore dell’obbligo di dimostrare la rimozione della situazione di incompatibilità anche allorché, trascorsi i primi fatidici quindici giorni di legge, alcun provvedimento sia stato assunto dal suo datore di lavoro.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
La diffida a rimuovere una situazione di incompatibilità (ex art. 63 dpr n.3 del 1957) e’ per sempre?
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