La Corte di Appello di Genova, con sentenza del gennaio 2022, statuisce un principio non di poco conto nell’ambito dei procedimenti disciplinari pubblici. Invero si afferma che risulta “condivisibile l’interpretazione del primo giudice secondo la quale il termine perentorio di 120 gg. previsto dall’art. 55 bis comma 4 Dlgs 165/2001 va riferito non all’adozione del provvedimento sanzionatorio ma alla sua comunicazione all’interessato”. Orbene, seppure in qual caso la comunicazione sia stata poi ritenuta tempestiva alla luce della disciplina emergenziale del 2020, la perentorietà dell’affermazione lascia in parte perplessi, risultando che la giurisprudenza maggioritaria sia orientata nel senso di ritenere rilevante la data di adozione e non di comunicazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare si interrompe con l’adozione o la comunicazione del provvedimento?
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