Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario formuli osservazioni, considerazioni, riserve di accompagnamento alla sottoscrizione del contratto volte a rappresentare la “impossibilità” di dar corso all’esecuzione della prestazione in mancanza delle “modifiche contrattuali richieste”, ciò configura una richiesta di mutamento del regolamento contrattuale rispetto a quello che fin dal momento dell’offerta l’impresa si era obbligata ad accettare, con la conseguenza chi si è in presenza non già di un’accettazione ma di una controproposta.
Ne consegue, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, la legittima – ed anzi doverosa – applicazione degli strumenti di autotutela attivabili, in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, a tutela dell’interesse pubblico al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.