Se non è richiesto dal bando, il candidato non è tenuto a dichiarare la sentenza di patteggiamento

La Corte di Cassazione ha affermato che l’autodichiarazione relativa all’assenza di condanne penali da parte di un candidato ad un concorso pubblico, pur avendo egli subito una condanna ad una pena su richiesta, non integra il reato di falso ideologico né violazione del d.P.R. n. 445 del 2000.
Invero, se il bando non prevede espressamente l’obbligo di rendere la dichiarazione di eventuali sentenze di patteggiamento, la pubblica amministrazione non può pretendere che il candidato ne autocertifichi la presenza.
Inoltre, nella medesima ottica, secondo la Suprema Corte non può ritenersi sussistere l’obbligo per il privato di autocertificare l’esistenza nel proprio casellario giudiziario di dati cui all’amministrazione è inibito l’accesso, con la conseguenza che l’omissione di essi non può mai integrare il reato di falso ideologico né la violazione della disciplina in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione.

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
Torna in alto