Nessuna condanna penale per il datore di lavoro che abbia installato un impianto di videosorveglianza in azienda, qualora non venga fornita prova anche della circostanza che all’interno della stessa svolgano la propria attività lavorativa dei lavoratori subordinati, dato che la presenza di questi ultimi nel luogo ripreso dagli impianti di videosorveglianza “è requisito imprescindibile per la configurabilità del reato”.
Né, ribadisce la terza sezione penale della Corte di Cassazione, è configurabile la violazione delle disposizioni in materia di cui alla L. n. 300/1970 quando l’impianto di controllo a distanza, sebbene installato senza previo accordo con le rappresentanze sindacali o senza autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
La videosorveglianza in azienda
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