Il Tar della Toscana, con una sentenza del febbraio 2022, mostra di aderire senza tentennamenti all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “deve considerarsi adeguata la motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espressa dall’attribuzione del voto numerico” e ciò vale anche laddove si tratti di giudizi di non idoneità “qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza”, sicché non non sono necessari ulteriori indicazioni o chiarimento anche a mezzo di annotazione o di segni grafici o di glosse.
Neppure maggior pregio è stato riconosciuto alla censura sulla brevità dei tempi di correzione e di valutazione delle prove d’esame “sia perché manca una predeterminazione, sia pur di massima ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti sia perché non è possibile, di norma, stabilire quali concorrente abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se quindi il
vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Il voto numerico è più che sufficiente ed il tempo delle correzioni “non è mai poco”
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