Il TAR della Toscana, con sentenza della prima metà del mese di ottobre, resa in un giudizio di impugnazione di un decreto rettorale di nomina a professore di prima fascia, aderisce convintamente alla giurisprudenza secondo la quale “in tema di selezioni volte alla chiamata di professori universitari di prima fascia …. la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati (Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6298; C.G.A.R.S., 29 febbraio 2012, n. 230; Cons. Stato, VI, n. 2364 del 2004)”. Ne consegue che la valutazione dei titoli deve essere svolta, non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5079; id., 16 luglio 2015, n. 3561; Tar Toscana, Sez. I, n. 1388 del 10/11/2020)”.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
Concorsi universitari e valutazione dei titoli
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