Avvio procedimento per piani, programmi e varianti urbanistiche previsto dalla L.R. Toscana n. 65/2014- Quale è l’organo competente all’approvazione? Il TAR Toscana decide per la competenza della Giunta Comunale

Il caso esaminato è relativo alla individuazione dell’organo competente alla approvazione dell’atto di avvio al procedimento di un Piano Operativo con contestuale variante al Regolamento Urbanistico.
L’istituto è disciplinato dall’articolo 17 della L.R. Toscana n. 65/2014 che elenca i contenuti dell’atto di avvio.
Se si cerca di capire come si sono comportati gli altri Comuni, emerge che l’approvazione dell’atto di avvio avviene sia con delibera di Giunta che con delibera di Consiglio Comunale.
Sembra che l’alternativa nella attribuzione della competenza all’uno piuttosto che all’altro organo sia conseguente al livello della pianificazione e quindi ad una diversa predominanza delle due principali finalità che contiene l’atto di avvio (definizione degli obiettivi e attività istruttoria). Pertanto si procede generalmente con l’approvazione in Consiglio Comunale per gli atti di pianificazione generale o varianti di ampia portata, per i quali prevale il profilo dell’atto di avvio come atto di indirizzo e di fissazione degli obiettivi della programmazione territoriale, si procede con l’approvazione in Giunta Comunale quando si tratta di piani puntuali o piccole varianti rispetto alle quali prevale la funzione dell’atto di avvio quale atto presupposto della fase istruttoria.
Dopo oltre 7 anni dalla applicazione della L.R. 65/2014 non si registra uniformità di comportamento e la scelta è rimessa alle valutazioni giuridiche di ciascun operatore pubblico.
Recentemente tuttavia il Tar Toscana è stato chiamato a decidere, tra i vari motivi del ricorso, in merito alla illegittimità dell’atto di avvio del procedimento per un piano di recupero di iniziativa privata con contestuale variante al Piano Operativo e al Regolamento Urbanistico approvato con delibera della Giunta Comunale.
Il giudice amministrativo,si è pronunciato con la sentenza n.447/2021 pubblicata il 30/3/2021, così argomentando la decisione:
. “ 1.2 In realtà le ipotesi di competenza del Consiglio comunale, così come sono disciplinate dall’art. 42 del D.lgs. 267/2000, costituiscono delle ipotesi tassative, individuate dalla legge, non suscettibili di un’interpretazione estensiva o analogia. 1.3 Ne consegue che la competenza del Consiglio risulta circoscritta agli atti fondamentali di natura regolamentare, programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico che comportano un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell’ente. 1.4 Spettano, invece, alla Giunta tutti gli atti di governo che non siano per legge riservati al Consiglio, nell’ambito di una competenza residuale che non può che comprendere anche gli atti presupposti, di avvio di un procedimento poi concluso con l’approvazione del Consiglio. N. 00417/2018 REG.RIC. 1.5 Si consideri, peraltro, che la funzione dell’atto di avvio del procedimento di cui si discute, previsto dall’art. 17 della L.R. n. 65/2014, costituisce un atto preparatorio, diretto all’acquisizione degli apporti tecnici da parte di enti e organismi pubblici diversi dal Comune, quali contributi, pareri, nulla osta o assensi necessari ai fini della successiva approvazione dell’atto di governo. 1.6 Si tratta, pertanto, di un atto presupposto, che pone le basi per l’iter procedimentale e la definizione dei contenuti degli atti di pianificazione territoriali o urbanistici che verranno sottoposti all’adozione ed all’approvazione del Consiglio Comunale. 1.7 Ne consegue che l’atto di avvio del procedimento, per sua natura e funzione, non è in nessun caso riconducibile agli atti fondamentali che la legge attribuisce alla competenza del Consiglio, dal momento che è lo strumento che la legge regionale individua per predisporre tutta la documentazione conoscitiva e tecnica per addivenire alla definizione dell’atto di governo.”
Questa la attuale posizione della giurisprudenza amministrativa, dalla quale sembra difficile discostarsi d’ora in avanti, se non a rischio di incorrere in un vizio di illegittimità della procedura per incompetenza dell’organo deliberante. Certo non può non sembrare incongruente, in relazione alla funzione fondamentale di indirizzo propria dell’organo consiliare, rimettere alla Giunta Comunale un atto di avvio del procedimento in cui, oltre agli elementi istruttori, assumono particolare rilevanza proprio gli obiettivi e gli indirizzi per l’impostazione dell’atto di pianificazione generale del territorio, ma questo aspetto non sembra essere stato oggetto di attenzione da parte dei giudici!!

A cura della Dott.ssa Maria Luisa Massai

a cura dello Studio legale Avv. Mauro Montini 
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