Una sentenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., n. 2375 del 4 febbraio 2026), affronta il tema del licenziamento di un dipendente tossicodipendente che era addetto a mansioni a rischio (nello specifico, un autista di mezzi pubblici).
Si afferma che alla luce degli artt. 124 e 125 del D.P.R. n. 309/1990, i lavoratori per i quali viene accertato uno stato di tossicodipendenza hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro qualora intendano accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione. Tale diritto si esercita attraverso la sospensione della prestazione lavorativa (aspettativa non retribuita) per un periodo massimo di tre anni. Nella sostanza si chiarisce che il legislatore dà una particolare preferenza al recupero delle proprie capacità
La Corte ha stabilito che la volontà di intraprendere un percorso di disintossicazione prevale sulla gravità degli addebiti disciplinari legati alla tossicodipendenza.
Nello specifico diviene dirimente a impedire il licenziamento:
• la dichiarazione del lavoratore di voler iniziare un programma riabilitativo, espressa anche durante il procedimento disciplinare o al medico competente.
• la circostanza che la pericolosità del comportamento pregresso (aver guidato mezzi pubblici sotto l’effetto di sostanze o aver taciuto la propria condizione) risulta “sterilizzata” dall’impegno di avviare il percorso di recupero terapeutico.
In conclusione, in caso di accertata tossicodipendenza durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di far cessare immediatamente il dipendente dall’espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza e la salute di terzi. Deve però garantire l’accesso ai programmi terapeutici se richiesti dal lavoratore.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Tossicodipendenza e conservazione del posto di lavoro, in caso di mansioni a rischio
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