Il Tribunale di Firenze- Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1881 del 12 luglio 2026, precisa che il principio di parità di trattamento economico e normativo tra il lavoratore somministrato e i dipendenti diretti dell’utilizzatore di pari livello e mansioni, sancito dall’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, ha carattere assoluto e inderogabile. Ne consegue che il premio di risultato o di produzione stabilito dalla contrattazione collettiva aziendale dell’utilizzatore spetta di diritto anche ai lavoratori somministrati che abbiano concorso al raggiungimento degli incrementi di produttività o redditività.
In questo ambito regolatorio la disposizione dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, laddove affida ai contratti collettivi il compito di stabilire “modalità e criteri” per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati aziendali, attribuisce alle parti sociali un potere limitato al quomodo e al quando dell’erogazione, al fine di adattare il premio alle specificità del lavoro in missione. Tale delega non conferisce alla contrattazione collettiva la facoltà di escludere l’autonoma titolarità (an del diritto) dei lavoratori somministrati; pertanto, le clausole dei contratti collettivi aziendali che riservino il premio ai soli dipendenti diretti sono affette da nullità parziale per contrasto con norma imperativa ex artt. 1418 e 1419 c.c., risultando inefficaci e disapplicabili dal giudice senza necessità di formale e autonoma impugnazione degli accordi sindacali da parte del lavoratore.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva
Lavoratori somministrati, principio della parità retributiva (ivi compreso il trattamento accessorio e premiale) e limiti della contrattazione integrativa
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