Con la sentenza della Corte d’Appello di Firenze- Sezione lavoro del 10 luglio 2026 n. 494, viene chiarito che il licenziamento intimato formalmente per insubordinazione e assenza ingiustificata (dovuta al rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento immediato e geograficamente radicale) è nullo per motivi ritorsivi qualora si dimostri, in via presuntiva ma univoca, che il trasferimento e il successivo recesso costituiscono una misura punitiva adottata dal datore di lavoro in reazione al legittimo rifiuto opposto dal dipendente (nella specie, educatore professionale) di modificare e falsificare il contenuto di una relazione professionale informativa destinata ai servizi sociali riguardante una minore ospite della struttura.
Depongono in tal senso la strettissima successione temporale tra il dissenso espresso e il trasferimento (disposto il giorno successivo), l’inconsistenza e la continua mutazione giudiziale e stragiudiziale delle ragioni aziendali addotte a supporto del trasferimento, nonché la circostanza che l’azienda abbia proceduto a nuove assunzioni nella sede di provenienza poco dopo il licenziamento, confermando la pretestuosità del provvedimento per assenza di un reale esubero di personale.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, licenziamento, trasferimento
Quand’è che un licenziamento è nullo perché ritorsivo?
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