Una recente sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 2341 del 4 febbraio 2026, si presta ad alcune considerazioni sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei medici specialisti operanti presso strutture sanitarie private con considerazioni valevoli nella sostanza anche per l’ambito pubblico, peraltro.
Orbene, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato ex art. 2094 c.c., il giudice di merito deve prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, valorizzando le modalità effettive di svolgimento della prestazione. Costituiscono indici sintomatici della subordinazione del medico specialista (nella specie, anestesista e rianimatore):
• Lo stabile e strutturale inserimento del professionista nell’organizzazione ospedaliera.
• L’assoggettamento a poteri conformativi della prestazione che eccedono il mero coordinamento, manifestandosi nella determinazione unilaterale da parte della struttura dei turni, delle ferie e dei regimi di reperibilità.
• La prevalenza delle esigenze organizzative della struttura sanitaria rispetto alla libertà di scelta del medico circa i tempi e il contenuto della prestazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
ferie, rapporto di lavoro
Medici a “partita iva” e subordinazione
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