Cass., Sez. Lav., n. 3103 del 12 febbraio 2026, interviene a definire una controversia, nella quale era stata ritenuta sussistente la responsabilità di un dirigente per condotte vessatorie (mobbing) in danno di un collega, ma esclusa la concorrente responsabilità del datore di lavoro.
Afferma la Suprema Corte di qualora venga accertata la sussistenza di condotte persecutorie e vessatorie poste in essere da un dirigente nei confronti di un sottoposto, ma venga contestualmente esclusa la responsabilità del datore di lavoro (per aver quest’ultimo vigilato correttamente e adottato misure a tutela del lavoratore), il dirigente risponde dei danni cagionati a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. In tale ipotesi, viene meno il rapporto di immedesimazione organica con l’ente, poiché il soggetto ha agito per fini personali o prevaricatori estranei alle finalità dell’Amministrazione.
Nella sostanza, mentre il datore di lavoro risponde della tutela della salute dei dipendenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. (norma di chiusura del sistema antinfortunistico di natura contrattuale), il dirigente o il superiore gerarchico che pone in essere l’intento vessatorio non può essere chiamato a rispondere ai sensi di tale norma, non essendo egli parte del contratto di lavoro in qualità di datore. La sua responsabilità è personale e si fonda sul principio generale del neminem laedere.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno
Mobbing e responsabilità DFEL datore di lavoro ex art. 2087 c.c., quando può essere esclusa?
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