Tornano a scontrarsi con le inossidabili pronunce della Suprema Corte i tentativi dei dirigenti sanitari di ottenere dei miglioramenti stipendiali in ragione delle funzioni effettivamente svolte. Cass., Sez. Lavoro, 7 febbraio 2026, n. 2707 afferma, infatti, in primo luogo che la dirigenza sanitaria è inserita in un ruolo unico articolato in un solo livello professionale. Pertanto, al dirigente che svolge di fatto funzioni di direzione di struttura semplice non spetta alcuna maggiorazione retributiva per l’esercizio di mansioni superiori. Neppure appaiono applicabili le norme sulla promozione per svolgimento di mansioni superiori (ex art. 2103 c.c.) alla dirigenza pubblica a causa dell’espressa esclusione contenuta negli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001. E, in ogni caso, per il riconoscimento di indennità legate a incarichi dirigenziali, è indispensabile un atto formale di macro-organizzazione che abbia istituito la specifica posizione; la valutazione sulla rilevanza degli uffici e sulle risorse da assegnare è espressione di un potere discrezionale della P.A. insindacabile nel merito.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
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Quanto sono difficili le mansioni superiori nella dirigenza sanitaria del SSN
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