Cass, Sez. Lavoro, 7 febbraio 2026, n. 2761 rammenta ancora una volta al legislatore regionale (talvolta un po’ distratto) che la disciplina del trattamento economico e giuridico nel pubblico impiego regionale è riconducibile alla materia dell’ordinamento civile affidata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. Alle Regioni è, quindi, precluso adottare normative che si sostituiscano alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina dei rapporti di lavoro già sorti. Anche le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale in tema di stato giuridico ed economico del personale devono rispettare le norme fondamentali di riforma economico-sociale, tra cui l’attribuzione dei trattamenti economici esclusivamente mediante contratti collettivi. Pertanto, una volta a regime la normativa sul pubblico impiego privatizzato, ai dipendenti degli enti strumentali regionali non si applicano più i contratti di lavoro di diritto comune, bensì la specifica contrattazione collettiva pubblica del comparto di appartenenza.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
contrattazione collettiva
La stretta via della regolazione regionale dei rapporti di lavoro
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