Cass., Sez. Lavoro, 4 febbraio 2026, n. 2388, conferma che al personale trasferito tra amministrazioni ex art. 31 D.Lgs. n. 165/2001 si applica immediatamente il contratto collettivo in vigore presso l’ente cessionario. L’ultrattività della contrattazione del cedente (art. 2112 c.c.) è esclusa nel pubblico impiego poiché il cessionario dispone sempre di una propria contrattazione operante ex lege. La conservazione dello stato economico acquisito non implica la cristallizzazione di tutte le voci stipendiali dell’amministrazione di provenienza, ma esclusivamente il mantenimento del livello retributivo complessivo attraverso un “assegno ad personam” riassorbibile. Il dipendente trasferito (es. dalla PCM ad un Ministero) non può pretendere il cumulo di indennità legate alla specificità organizzativa dell’ente di provenienza con il trattamento del nuovo ente, avendo diritto solo alla salvaguardia del valore economico totale già raggiunto.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente
Qual’é il trattamento economico del personale ceduto ex art. 31 d. lgs. n. 165 del 2001?
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