a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini

dipendente

Qual’é il trattamento economico del personale ceduto ex art. 31 d. lgs. n. 165 del 2001?

Cass., Sez. Lavoro, 4 febbraio 2026, n. 2388, conferma che al personale trasferito tra amministrazioni ex art. 31 D.Lgs. n. 165/2001 si applica immediatamente il contratto collettivo in vigore presso l’ente cessionario. L’ultrattività della contrattazione del cedente (art. 2112 c.c.) è esclusa nel pubblico impiego poiché il cessionario dispone sempre di una propria contrattazione operante ex lege. La conservazione dello stato economico acquisito non implica la cristallizzazione di tutte le voci stipendiali dell’amministrazione di provenienza, ma esclusivamente il mantenimento del livello retributivo complessivo attraverso un “assegno ad personam” riassorbibile. Il dipendente trasferito (es. dalla PCM ad un Ministero) non può pretendere il cumulo di indennità legate alla specificità organizzativa dell’ente di provenienza con il trattamento del nuovo ente, avendo diritto solo alla salvaguardia del valore economico totale già raggiunto.

Condividi questo articolo

Articoli correlati

6 Ottobre 2026

Sospensione cautelare dal servizio e diritto agli arretrati (cd. restitutio in integrum)

Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2026 n. 24920 richiama gli enti pubblici a prestare particolare attenzione all’istituto della sospensione cautelare dal servizio dei dipendenti, unitamente al procedimento disciplinare che li riguarda, in pendenza di procedimento [...]

1 Ottobre 2026

Gli strascichi della stagione del covid 19: obbligo vaccinale e diritto di repechage

Una recente pronunzia dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2026 n. 24917) torna sulla stagione della pandemia e sui riflessi che ebbe sul rapporto di lavoro- Si afferma, infatti, che ai fini della [...]

Quesiti pratici

Per domande specifiche o questioni di carattere individuale, ti invitiamo a contattare direttamente lo Studio Legale Avv. Mauro Montini.

Torna in alto