Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2026 n. 24920 richiama gli enti pubblici a prestare particolare attenzione all’istituto della sospensione cautelare dal servizio dei dipendenti, unitamente al procedimento disciplinare che li riguarda, in pendenza di procedimento penale. Si ribadisce, in piena continuità con un indirizzo consolidato, che nel pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione cautelare disposta a seguito di un procedimento penale perde la sua giustificazione originaria se il successivo procedimento disciplinare si conclude con l’irrogazione di una sanzione di entità inferiore al periodo di sospensione sofferto. In tale ipotesi, sorge il diritto del dipendente alla restitutio in integrum della retribuzione per il periodo eccedente. Si aggiunge ancora che, ai fini del suo computo, le misure restrittive della libertà personale che non impediscono in concreto lo svolgimento dell’attività lavorativa (come l’obbligo di dimora, l’obbligo di firma o gli arresti domiciliari con espressa autorizzazione del giudice al lavoro esterno) non legittimano la privazione automatica della retribuzione e non ostacolano il diritto al conguaglio economico.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
dipendente, retribuzione, sanzione, sospensione
Sospensione cautelare dal servizio e diritto agli arretrati (cd. restitutio in integrum)
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