Una recente pronunzia dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2026 n. 24917) torna sulla stagione della pandemia e sui riflessi che ebbe sul rapporto di lavoro- Si afferma, infatti, che ai fini della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 (ex art. 4, d.l. n. 44/2021 nel testo originario), la nozione di “rischio di diffusione del contagio” ricomprendeva anche il rischio generico derivante dai normali contatti interpersonali all’interno delle strutture sanitarie, senza necessità di accertare uno specifico rischio individuale legato alle mansioni. L’onere datoriale di preventiva verifica dell’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni alternative (repêchage) si considera assolto attraverso le risultanze del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale da cui emerga l’assenza di ambienti di lavoro esenti dal rischio di contaminazione.
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
covid, rapporto di lavoro, sospensione
Gli strascichi della stagione del covid 19: obbligo vaccinale e diritto di repechage
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