La sentenza n. 235 del 12/05/2025 della Corte di Appello di Firenze- Sezione Lavoro, si interroga sulla nozione di giusta causa in una fattispecie per la verità particolare.
Era, difatti, accaduto che, a una dipendente di un ufficio postale, fosse stato intimato il licenziamento per aver effettuato un bonifico non autorizzato, in violazione delle procedure interne. Orbene, la Corte di Appello di Firenze, valorizzando l’assenza di dolo, interesse personale o danno economico per l’azienda, ed evidenziando anzi la necessità di rimediare a un precedente errore commesso proprio dall’ufficio postale, che aveva messo il cliente in una situazione critica e urgente, ha ritenuto il licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa.
E’ stato, difatti, valorizzato il CCNL di settore che punisce l’inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società, o un danno grave, con sanzioni conservative (multa o sospensione). In tali casi, il giudice non può discostarsi dalla previsione contrattuale più favorevole al lavoratore (art. 12 L. 604/1966).
a cura dello Studio Legale Avv. Mauro Montini
danno, dipendente, licenziamento, sospensione, ufficio
Quand’è che il mancato rispetto di indicazioni aziendali integra un’ipotesi di licenziamento per giusta causa?
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